LA PISCINA PRIVATA AD USO COLLETTIVO….SENZA SORPRESE

All’inizio della stagione estiva 2022 è utile fornire alcune informazioni importanti per un uso corretto, senza sorprese, secondo le vigenti normative, di “ una piscina privata ad uso collettivo” da parte di tutte le persone che, a vario titolo, sono presenti nell’area interessata. Tutte le piscine ad uso natatorio, comprese quelle in uso nell’ambito delle attività agrituristiche, devono essere in regola con le indicazioni della  Legge n°8 del 2006 della Regione Toscana e gestite con quelle del Regolamento Regionale23/R/2010 . Tali norme, infatti, riguardano le piscine pubbliche, quelle private aperte al pubblico e ad uso collettivo, quelle condominiali e gli impianti destinati a parchi acquatici.  Non sono, invece, riferibili a quello di utilizzo strettamente privato da parte del proprietario.
Si raccomanda, pertanto, di verificare il possesso dei requisiti della vasca, delle aree, degli ambienti e delle attrezzature di pertinenza (v. locale tecnico, servizi igienici, zona primo soccorso,ecc.) in modo da evitare spiacevoli sorprese in caso di controllo degli organi competenti definendo e programmando gli interventi ordinari, alcuni dei quali anche di tipo impiantistico, e quelli straordinari in caso di necessità. 

Di seguito si riportano gli elementi fondamentali  di cui bisogna tenere conto prima dell’apertura e durante la gestione di una piscina privata ad uso collettivo di un agriturismo.

Pratiche formali

Il corretto funzionamento delle piscine deve essere controllato sia internamente che esternamente.
I controlli interni sono svolti dal responsabile della piscina, quelli esterni sono di competenza degli operatori dell’ Unità Sanitaria Locale (USL).
I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo, a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento di valutazione del rischio in cui deve essere considerata e valutata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell’attività e della balneabilità delle acque. Le piscine con accesso al pubblico o le strutture che hanno in esercizio piscine con accesso agli ospiti hanno obbligo di dotarsi di un documento contenente:

⁃Valutazione del rischio per la salute e l’incolumità dei bagnanti
⁃Requisiti tecnico-funzionali dell’impianto
⁃Registro degli interventi di manutenzione
⁃Registro dei controlli operati in vasca
⁃Regolamento interno della piscina
⁃Registro delle analisi delle acque

Si ricorda che è obbligatorio esporre, in modo ben visibile ai frequentatori della piscina, il regolamento interno che deve riportare le indicazioni previste per legge in lingua italiana e in Inglese ed eventualmente in altra lingua ritenuta opportuna

Controlli sulle acque

Per le piscine non approvvigionate da pubblico acquedotto deve essere effettuata l’analisi chimica dell’acqua di approvvigionamento atta a garantire conformità ai parametri indicati dalla norma; in caso di non rispetto dei parametri occorre agire affinché sia garantito quanto richiesto.Devono inoltre essere programmate analisi periodiche delle acque al fine di mantenere sotto controllo quanto indicato e definito nelle procedure di cui al precedente punto.
All’interno della struttura o dell’impianto devono essere definite le figure di:

-Responsabile della Piscina
-Addetto agli impianti Tecnologici
-Assistente Bagnanti ( bagnino)

Il responsabile della piscina e l’addetto agli impianti tecnologici (che possono essere rappresentati anche dalla stessa persona) devono avere già frequentato il corso di formazione obbligatorio. Tali incarichi possono anche essere affidati a tecnici esterni abilitati.
Una bufala ricorrenteè quella che lega la presenza dell’assistente ai bagnanti alla profondità dell’acqua, di solito, più o meno di 1.5 m !
Non è assolutamente vero perché l’assistente ai bagnanti non è necessario se :

-è indicato il divieto di accesso ai minori di 14 anni non accompagnati
-è presente una recinzione per prevenire accessi incontrollati alla vasca
-viene fornita informazione agli utenti

La recinzione di cui sopra, idonea adimpedire il transito incontrollato di adulti e bambini alla vasca, deve essere di altezza non inferiore ad un metroe, per le piscine private ad uso collettivo (che comprendono anche quelle degli agriturismi), può essere costituitaanche da siepi vegetative.

Utilizzo della piscina da parte di soggetti non alloggiati nella struttura 

Si ricorda, infine, che l’uso della piscina negli agriturismi, di cui alla Legge regionale 30/2003, è consentito anche ai clienti che usufruiscono dei vari servizi della struttura (es. formazione,convegni, somministrazione pasti e bevande, degustazioni, ecc.) senza obbligo di alloggio,a seguito del parere dell’avvocatura della Regione Toscana pubblicato il 25.05.2020. 

Ing. Alessandro Bellini 
Blueco Group loc. Badesse
Monteriggioni (SI)