Il lavoro autonomo occasionale, questo sconosciuto

a cura di Paola C. Sabatini

«Dottoressa, senta…questo fine settimana è venuto un ragazzo a darmi una mano al bar perché ero da solo. Siamo già d’accordo che gli do € 50,00 al giorno. Mica devo fare niente? Tanto, si può fare ‘a ritenuta d’acconto’ no?»

La Consulente del lavoro, il lunedì mattina, dopo aver ascoltato questa candida dichiarazione, si mette subito le mani nei capelli… salvo poi ricomporsi velocemente, una volta constatato che – per fortuna – nessun ispettore del lavoro ha fatto visita al suo cliente durante il weekend, altrimenti erano guai! E quindi, potrà limitarsi a fargli solo una bella ramanzina per spiegargli il rischio che ha corso, ricordargli per l’ennesima volta quando si può fare ricorso al lavoro autonomo occasionale e rinfrescargli la memoria sul chi-cosa-dove-quando e perché di questo tipo di prestazione lavorativa, altrimenti nota come “a ritenuta d’acconto”. 

Il fatto è che, anche se ormai da anni si afferma che qualunque lavoro può essere svolto sia in forma autonoma che subordinata, ci sono delle regole chiamate ‘prassi’ per cui il c.d. lavoro autonomo occasionale, in certe situazioni, è mal tollerato.  

Quello che a prima vista può sembrare un innocente scambio di favori («tu mi dai una mano, occasionalmente, e io in cambio ti allungo un centinaio d’euro»), in realtà per la legge italiana non lo è perché il lavoratore deve essere sempre tutelato, perché si può venire assunti anche per un solo giorno, perché, nel caso specifico, un barista in un bar, per quanto inesperto possa essere, di fatto svolge un’attività tipica di quel contesto lavorativo in forma subordinata, perché prima di ricorrere a questa modalità ce ne sono molte altre (contratto di lavoro a tempo determinato, contratto di lavoro a chiamata, contratto di prestazioni occasionali (PrestO), ecc.), e quindi difficilmente la sua scelta sarà giudicata corretta. 

Comunque, a cose fatte, è bene ricordare quali sono i caratteri peculiari del lavoro autonomo occasionale: 

1) prestazione di lavoro prevalentemente personale
2) assenza di vincolo di subordinazione
3) occasionalità della prestazione
4) corresponsione di un corrispettivo

E tornando al chi-cosa-dove-quando e perché  (le ‘5 W’ della tradizione giornalistica anglosassone: Who, What, Where, When, Why), premesso che  è dall’entrata in vigore della l. 215/2021 che, anche in caso di ricorso al lavoro autonomo  occasionale ,  c’è l’obbligo di comunicazione preventiva di questo tipo di prestazione, ecco un breve vademecum sul da farsi.

CHI è obbligato a inviare la comunicazione preventiva di cui stiamo parlando?

I committenti che operano in qualità di imprenditori. Di conseguenza, ne rimangono esclusi:
– i datori di lavoro domestico
– i liberi professionisti
– le ONLUS organizzate in forma associativa mentre le cooperative sociali svolgono a tutti gli effetti un’attività considerata imprenditoriale
– le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali
– i partiti politici
– le organizzazioni (ad esempio, le associazioni) culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo politico
– le pubbliche amministrazioni

COSA deve essere comunicato?

Il ricorso e l’utilizzo di lavoro autonomo occasionale, impiegando lavoratori inquadrabili nella definizione dell’articolo 2222 del c. c., ovvero, quando svolgono tali attività saltuariamente e non in forma abituale poiché, in quest’ultimo caso, sarebbero titolari di una partita iva in quanto esercenti un’attività di lavoro autonomo ma con carattere di abitualità e prevalenza.
Sono pertanto esclusi e non devono essere oggetto di questo tipo di comunicazione:
– i collaboratori coordinati e continuativi
– i contratti di prestazione occasionale (ex voucher) e i libretti di famiglia gestiti attraverso il portale dell’Inps
– le attività riconducibili alle prestazioni di natura intellettuale
– il lavoro autonomo occasionale nel settore dello spettacolo, poiché già regolamentato da altra tipologia di comunicazione preventiva
– le consulenze o le attività rese al committente da lavoratori autonomi titolari di partita iva, quand’anche fossero caratterizzate da saltuarietà
– i lavori in somministrazione

DOVE
  e come deve essere indirizzata la comunicazione preventiva riguardante l’utilizzo del lavoro occasionale?

All’ITL competente per territorio tramite il portale Servizi Lavoro, un’applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria, a cui il committente accede tramite SPID. La comunicazione deve riportare i seguenti contenuti minimi:
– dati del committente e del prestatore (ragione sociale e codice fiscale del primo, nome e cognome e codice fiscale del secondo)
– luogo della prestazione
– sintetica descrizione dell’attività svolta
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale (un giorno, più giorni, una settimana, al massimo comunque un mese altrimenti deve essere ripetuta)
– compenso pattuito

QUANDO deve essere inviata la comunicazione?

La norma prevede semplicemente che debba essere inviata prima dell’inizio della prestazione del lavoro occasionale; in ogni caso, prima della data eventualmente risultante dalla lettera di incarico. Ma come fa il committente a sapere quando il lavoratore, che si presume sia dotato di piena autonomia nell’organizzare secondo i suoi tempi, i suoi ritmi e le sue esigenze, all’interno di un arco temporale predeterminato, se non rivolgendosi al lavoratore stesso? Una delle tante incongruità di questo strumento! Ad ogni modo, suggeriamo di inviarla almeno un giorno prima della data stabilita anche se, sulla scia di quanto previsto per il lavoro intermittente e anche per i cosiddetti contratti di prestazioni occasionali (ex voucher), forse potrebbe essere sufficiente anche un’ora prima che abbia inizio la prestazione stessa. Meglio non rischiare.

PERCHÉ comunicarlo preventivamente, sono forse previste delle sanzioni?

L’obiettivo dichiarato dal legislatore è quello di monitorare e di contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali e nell’utilizzo di tale forma contrattuale. Una vecchia storia per la verità, dal momento che riguarda i famosi lavoratori “a ritenuta d’acconto” – quando non ‘al nero’ – salvo poi pagarli operando la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso lordo pattuito per poter scaricare il costo. Purtroppo, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione preventiva è prevista una sanzione da € 500 a € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione.

Infine, dal punto di vista fiscale, previdenziale e lavoristico, è bene sapere che:

·       Il lavoro autonomo occasionale è considerato fiscalmente parlando un “reddito diverso”, pertanto, assoggettabile alla ritenuta d’acconto (eccola…finalmente!) del 20%. Quindi, per dare i suddetti 50,00 euro netti al “ragazzo” che ha dato una mano al nostro cliente, quest’ultimo dovrà mettere in conto di spenderne un po’ di più;

·       Sul piano previdenziale, è stata prevista una soglia di esenzione annuale dalla contribuzione previdenziale, sui compensi percepiti, posta a € 5.000,00, Al superamento di tale valore, il lavoratore andrà soggetto all’iscrizione alla Gestione Separata Inps e a versare un terzo del contributo previsto; i restanti 2/3 saranno a carico del committente;

·       In ambito lavoristico, alcuni lavori autonomi occasionali, come quello che abbiamo visto, sono oggetto di preventiva comunicazione all’ITL competente per territorio tramite il sito del Ministero del lavoro (servizi lavoro.gov.it), al fine di evitare la sanzione amministrativa e scongiurare che venga ipotizzato il “lavoro nero”.

Quindi, quale sarebbe stata la frase giusta da pronunciare da parte del nostro ipotetico cliente? 

«Dottoressa, senta…questo fine settimana è venuto un ragazzo a darmi una mano al bar perché ero da solo. Prima di farlo venire, ho inviato la comunicazione telematica all’Ispettorato, come mi ha insegnato lei, e siamo già d’accordo che prenderà € 50,00 al giorno, al netto della ritenuta d’acconto. Mi può preparare la quietanza da fargli firmare e il modello F24 da pagare? Ah…non ha superato i 5.000,00 euro, quindi, niente Gestione Separata!»

Tutto chiaro? Forse no…



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