IL CORRETTO AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTO TERZI
a cura dell’ Ing. Alessandro Bellini della Blueco Group
CHI SEI DUVRI?
Premessa
Capita spesso che, durante la normale attività aziendale, sia necessario far intervenire all’interno della propria impresa una o più ditte terze/lavoratori autonomi a svolgere delle attività quali manutenzioni, gestione di servizi in appalto, etc..
Basta pensare all’intervento della ditta di pulizie negli agriturismo, alla manutenzione delle loro piscine, alla manutenzione del verde, alle operazioni di imbottigliamento tramite imbottigliatrice mobile nelle aziende agricole, alle lavorazioni conto terzi delle vigne, etc..
Spesso l’esternalizzazione di tali prestazioni genera la falsa convinzione che, il conferire un’attività conto terzi, esima il datore di lavoro dell’azienda committente dagli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro. È infatti nostra esperienza quotidiana di esperti della materia sentirsi dire da parte dei nuovi clienti che in questo modo” io non ho più obblighi e pensano a tutto loro”. Mai convinzione fu più errata. In questo caso infatti il datore di lavoro diventa infatti un committente con gli obblighi previsti dall’ art. 26 del D.lgs. 81/08.
L’idoneità tecnico/professionale
Il primo obbligo che il datore di lavoro/committente deve adempiere è quello di valutare l’idoneità professionale della ditta a cui intende affidare la lavorazione oggetto dell’esternalizzazione. Tale verifica viene normalmente svolta tramite la richiesta di una serie di documenti aziendali che, le aziende in regola con gli adempimenti di legge, non hanno alcuna difficoltà ad esibire in maniera immediata dato che la maggior parte di tali documenti deve essere sempre disponibile in azienda a disposizione degli organi di controllo. Già alla richiesta di tali adempimenti è possibile avere una prima valutazione della sensibilità che l’azienda appaltante ha rispetto a queste tematiche. Le classiche affermazioni del tipo “in 30 anni di lavoro nessuno mi ha mai chiesto questi fogli..” oppure il trascorrere del tempo senza ricevere riscontro o, l’altra classica risposta, ” devo chiedere al mio commercialista..” devono da subito mettere in guardia dato che sono presagio di assoluta leggerezza, se non di incuranza, rispetto a tali tematiche. Non vi induca in errore la leggerezza dell’appaltatore perché per legge chi deve verificare tali documenti e chi risponde poi di eventuali carenze siete voi committenti.
La verifica è eseguita dal Datore di lavoro attraverso le seguenti modalità:
- verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.
- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- fornitura agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi interferenti specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione ai rischi specifici dell’attività propria dell’appaltatore.
In secondo luogo è spesso necessaria da parte del committente la valutazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza. Questo documento specifico è necessario per stabilire le misure atte a gestire correttamente le interferenze tra le attività svolte da ditte che si trovano ad operare in un ambiente all’interno nel quale stanno lavorando lavoratori di altre imprese, o lavoratori autonomi. Tale documento si chiama DUVRI.
Vediamo di approfondire l’argomento scoprendo chi deve fare il DUVRI, quando scatta l’obbligo di redigerlo e quali sono le differenze con il più famoso DVR (Documento di Valutazione Rischi).
Significato di DUVRI
Come appena visto il DUVRI è un acronimo che, come definito nell’art 26 del D.Lgs 81/08 (Testo Unico della sicurezza dei lavoratori), sta per “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza “.
I “rischi da interferenza” sono quei rischi presenti nell’esecuzione di contratti per lavori, servizi e forniture, dovuti alla presenza di un’impresa o lavoratore autonomo esterno, che appunto interferiscono in quanto introducono “rischi aggiuntivi” rispetto ai normali rischi presenti nella sede aziendale del committente/datore di lavoro.
Chi redige il DUVRI
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza deve essere redatto dal datore di lavoro committente, come indicato dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, che è responsabile della collaborazione e del coordinamento tra le imprese appaltatrici; egli individua tutte le misure preventive e protettive da adottare per eliminare o, nel caso in cui non fosse possibile, limitare al massimo i rischi interferenti sul luogo di lavoro.
Il DUVRI comunque, ai fini dell’affidamento del contratto, deve essere redatto sempre dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. La normativa non richiede alcuna specifica professionalità o competenza tecnica per la redazione del DUVRI ma è buona regola farsi assistere da personale tecnico qualificato del settore.
Inoltre deve fornire le informazioni sui rischi specifici propri della sua realtà aziendale, cioè del luogo di lavoro in cui dovranno lavorare i dipendenti delle aziende appaltatrici.
Quando scatta l’obbligo di redazione del DUVRI?
Il DUVRI deve essere redatto Datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo

Compiti dell’impresa committente e di quella appaltatrice
In funzione del contenuto del documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza tutti i componenti dell’impresa committente e di quella appaltatrice dovranno:
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Dopo la sua redazione il DUVRI si allega al contratto di appalto o di opera, è importante ricordare che la mancanza del DUVRI rende nullo il contratto
DUVRI quando non è obbligatorio?
Con lo sviluppo della normativa sulla sicurezza finalmente il Testo Unico è arrivato a riportare anche i casi in cui non è obbligatorio redigere il DUVRI, che sono:
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno (qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio*);
- appalti di servizi di natura intellettuale;
- se è presente il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (questo riguarda solo i cantieri);
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- attività che presentano un basso rischio d’infortunio per ambo le parti (a patto che sia presente un coordinatore qualificato);
* Per alto rischio si intende l’elevato pericolo di incendi o la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici particolarmente dannosi, o dalla presenza di rischi particolari riportati nell’Allegato XI al Testo Unico.
Differenza tra DUVRI e DVR
Il DUVRI, è un documento legato ad una specifica attività svolta contemporaneamente tra due aziende, quindi lo si può trovare all’interno di un contratto di appalto, di opera o somministrazione, mentre il DVR rappresenta i rischi relativi ad una singola azienda. Altra differenza sta in chi deve redigere i due documenti:
- la redazione del DVR è sempre di competenza del Datore di Lavoro dell’azienda
- la redazione del DUVRI è invece di competenza del Committente dell’appalto che lo dovrà poi trasmettere ai destinatari.