Vediamo nello specifico quali sono i soggetti beneficiari e quali sono i lavori ammessi alla detrazione
Ai fini della detraibilità è necessario che le spese siano state effettivamente sostenute e rimaste a carico del proprietario o del detentore
Il Bonus Verde
Stando alla prima bozza del D.L. bilancio 2021 dovrebbero essere prorogate anche per l’anno venturo le detrazioni fiscali spettanti agli interventi edili sugli immobili tra cui trova spazio anche la riconferma della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di “sistemazione a verde” di cui ai commi 12-15 dell’art. 1 della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018).
Inizio questo mio primo intervento ringraziando l’amico Augusto Bianciardi che mi ha concesso l’onore e l’onere di inaugurare questa serie di focus fiscali. Come avrete compreso dal titolo dell’articolo l’argomento di cui tratterò sarà il Bonus Verde. Stando alla prima bozza del D.L. bilancio 2021 dovrebbero essere prorogate anche per l’anno venturo le detrazioni fiscali spettanti agli interventi edili sugli immobili tra cui trova spazio anche la riconferma della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di “sistemazione a verde” di cui ai commi 12-15 dell’art. 1 della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018).
Vediamo nello specifico quali sono i soggetti beneficiari e quali sono i lavori ammessi alla detrazione.
L’agevolazione, che può interessare anche le parti comuni condominiali, consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute dal contribuente in merito: a) alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; b) alla realizzazione di coperture a verde nonché di giardini pensili; La detrazione Irpef in questione deve essere suddivisa in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un ammontare massimo di Euro 5.000,00 per singola unità immobiliare. In termini pratici, il contribuente avente capienza Irpef recupererà al massimo Euro 1.800,00, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, suddivisi in dieci rate da Euro 180,00 cada una.
Ai fini della detraibilità è necessario che le spese siano state effettivamente sostenute e rimaste a carico del proprietario o del detentore (quindi anche in forza di un contratto di locazione o comodato) dell’immobile interessato dagli interventi rientranti nel bonus verde. Le suddette spese devono essere documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni di pagamento, quali i bonifici bancari o postali, gli assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, le carte di credito ed il bancomat.
Relativamente ai condomini segnalo che il singolo condomino potrà beneficiare due volte della detrazione ed esattamente:
1) una quota relativa ad interventi sul giardino condominiale, nei limiti della quota a lui imputabile, a condizione che tale quota sia effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Detto diversamente: per le spese pagate dall’amministratore ai fornitori nel 2020, i morosi avranno tempo di rimettersi in pari fino al 31 ottobre 2021;
2) ed un’altra sul giardino pensile di sua proprietà esclusiva. I lavori verdi agevolati e detraibili sono le opere di natura straordinaria che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o all’area interessata. E’ detraibile, per esempio, la spesa per trasformare un cortile in giardino, la risistemazione integrale di un giardino con nuove aiuole, vialetti e recinzioni, la realizzazione di fioriere fisse e l’allestimento di verde permanente di balconi e terrazzi, purché riferiti sempre a un intervento innovativo.
Al contrario non sono in alcun modo detraibili le spese di manutenzione ordinaria annuale (es: lo sfalcio e la potatura stagionale), così come i lavori realizzati in economia dal proprietario acquistando i soli materiali. Si ricorda che l’importo di spesa detraibile può essere comprensivo anche delle eventuali spese di progettazione e manutenzione, se connesse agli interventi sopra menzionati.
Sono ammessi al bonus anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale oltre alla fornitura di piante e arbusti, se ricompresa in un intervento globale, può beneficiare della detrazione del 36%.Bonus Verde 2021.
Dott. GIANNI CARMIGNANI