Bonus Investimenti

di Gianni Carmignani, dottore Commercialista

In questa seconda pillola fiscale affronterò l’argomento legato al riconoscimento del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale.

La Legge di Stabilità per l’anno 2021, L. 178/2020, ha rivoluzionato la disciplina della misura incentivante già in vigore ed introdotta dalla Legge di Stabilità n. 160/2019 all’art. 1, c. 185 e seguenti, confermando la struttura ma introducendo delle novità legate al perimetro di applicazione:

• i beni immateriali generici rientrano tra quelli agevolabili;

• innalzamento dell’entità del bonus con incremento delle aliquote agevolative;

• aumento dei limiti massimi di spesa ammissibili con riduzione dei tempi di fruizione del credito. 

Le nuove disposizioni, inoltre, si applicano, in modo anticipato, agli investimenti realizzati a partire dallo scorso 16 novembre; per quelli precedenti, effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre, valgono le regole previgenti.

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Limitazioni si possono riscontrare per gli esercenti arti e professioni i quali sono ammessi al credito solo per investimenti in beni strumentali “ordinari”, cioè non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016.

Condizione essenziale, per fruire il bonus, che siano rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L’entità del bonus, diversa da quella precedentemente stabilita dalla legge di bilancio 2020, varia in funzione della tipologia dei beni acquisiti e dell’anno in cui si effettua l’investimento.

Per i beni strumentali “ordinari” o “generici”, cioè diversi da quelli ricompresi nei già ricordati allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, il credito d’imposta – spettante anche ad esercenti arti o professioni – è riconosciuto nelle seguenti misure: in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), 10% del costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile ( articolo 18, legge 81/2017); in caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), 6% del costo, sempre su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali. La norma prevede inoltre che il costo agevolabile sia determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir, e che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Per i beni materiali ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

1. in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):

a. 50% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

b. 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni;

c. 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

2. Gli investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):

a. 40% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

b. 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni;

c. 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Per i beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 (come integrato dalla legge di bilancio 2018), cioè quelli immateriali – come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, non c’è distinzione temporale: in relazione agli investimenti effettuati nel corso di tutto il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), il credito d’imposta è pari al 20% del costo, calcolato su un importo massimo di 1 milione di euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il nuovo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ( articolo 17, Dlgs n. 241/1997) in tre quote annuali di pari importo (con l’eccezione degli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, che possono sfruttare il bonus in un’unica soluzione):

• a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni “ordinari”;

• a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0. Se l’interconnessione dei beni avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, si può iniziare a fruire del credito per la parte spettante in relazione ai beni “ordinari”.

Chi fruisce del credito d’imposta e non vuole subirne la revoca deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi.