BONUS ACQUA POTABILE

di Gianni Carmignani Dott. Commercialista

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 questa agevolazione inizialmente introdotta per il biennio 2021-2022. 

Tale bonus ha l’intento di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica e prevede un credito d’imposta del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione e di raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. 

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato in 1.000,00 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche e 5.000,00 per immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale. 

Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea. 

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del  provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021 – pdf sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. 

L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo tramite il servizio web disponibile nell’ area riservata del sito dell’Agenzia. In alternativa, è possibile inviare la comunicazione dopo averla predisposta in un file conforme alle specifiche tecniche presenti nella scheda informativa. 

Si ricorda, infine, che il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.